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REGOLAMENTO (CE) N.1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie
di accordi verticali e pratiche concordate nel settore
automobilistico
Articolo 1
-DEFINIZIONI-
s) per «pezzi di ricambio» si
intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per
sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti
necessari all'utilizzo di un autoveicolo con eccezione del
carburante.
t) per «pezzi di ricambio originali» si
intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei
componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati
secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal
costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo
in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di
produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali
pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di
ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei
componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti
pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli
standard di produzione del costruttore degli autoveicoli
u) per «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» si intendono
esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa
certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio
corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio
degli autoveicoli in questione.
Regolamento_(CE)_1400_2002.pdf
Monti_Brochure_it.pdf
Link al sito U.E.-Gazzetta
Ufficiale-DIRETTIVA MONTI

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